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Dopo un percorso che è iniziato quasi 10 anni fa, il 14 ottobre è stata definitivamente approvata, senza modifiche, dalla Camera dei deputati, la proposta di legge n. 2957 - di cui fanno parte quattro articoli – in cui vengono finalmente riconosciuti positivamente i legami affettivi instaurati in ragione dell’affidamento di un minore.
Lo scopo è quello di riuscire ad assicurare il diritto alla continuità affettiva dei minori, riconoscendo che la famiglia affidataria disponga di un canale preferenziale per l’adozione (articolo 1), usufruibile nel caso in cui, asserito lo stato di abbandono del minore, risulti impossibile recuperare il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia d’origine.
La previsione di un simile percorso preferenziale si attiva soltanto se la famiglia affidataria soddisfa i requisiti per l’adozione stabiliti dall’articolo 6 della legge del 1983 (tra cui, stabile rapporto di coppia, idoneità all’adozione e differenza d’età con l’adottato). Altra circostanza che vede applicarsi il canale preferenziale è quella in cui l’affidamento si sia di fatto concretizzato in un rapporto prolungato e affettivamente stabile tra la famiglia affidataria e il minore. Qualora non sussistano i requisiti per procedere ad un’adozione, ad esempio nel caso di affido a single o coppie di fatto, la famiglia affidataria potrà ricorrere all’adozione in casi particolari ex art 44 L 184/83. Quest’ultimo passaggio è stato oggetto di lungo dibattito sia in Senato - che stigmatizzava una presunta scorciatoia per arrivare, attraverso l’affido, all’adozione da parte di coppie di fatto, omosessuali, single - sia alla Camera - che stigmatizzava al contrario una discriminazione tra minori affidati a coppie coniugate e minori affidati a single o coppie di fatto.
La legge prevede inoltre che, nell'interesse del minore, sia garantita continuità affettiva con gli affidatari - come ad esempio il diritto di visita - anche in caso di ritorno alla famiglia di origine e adozione o nuovo affido ad altra famiglia. Inoltre, il genitore affidatario diventa legittimato a intervenire (c'è l'obbligo di convocazione a pena di nullità) in tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, affidamento e adottabilità relativi al minore.
Accanto ai parenti fino al sesto grado e alle persone legate da un rapporto stabile preesistente alla perdita dei genitori, anche l'affidatario potrà ora chiedere l'adozione di un orfano. In tal caso l'adozione è consentita anche alle coppie di fatto e alle persone singole.
Crediti foto Reiner Girsch