Proibire a un'insegnante di fede islamica di portare il velo, in una scuola pubblica tedesca, è oggi anticostituzionale. Lo stabilisce una sentenza dell'Alta corte di Karlsruhe, la Corte Costituzionale Federale Tedesca, che ha completamente ribaltato l'impostazione assunta con un precedente giudizio del 2003. Così alcuni Laender del Paese che finora proibivano il velo saranno costretti a rivedere le prescrizioni su un tema da alcuni anni al centro del dibattito sulla libertà religiosa.
La sentenza nasce dal ricorso di due insegnanti musulmane della provincia Nordreno - Westfalia, una licenziata e l'altra ammonita perché indossavano copricapi religiosi durante le lezioni (la prima il velo, l'altra in realtà solo un basco per coprire i capelli).
La sentenza non esaurisce del tutto la questione perché lascia alle scuole la possibilità di valutare i singoli casi. Bandire il velo potrebbe essere giustificato, infatti, nel caso in cui esistesse un «pericolo sufficientemente concreto» per la pace della scuola o per la neutralità statale. Per la comunità islamica tedesca si tratta comunque di un grande passo avanti in un momento assai critico. L'apertura della corte è stata accolta con entusiasmo e c'è chi che ha parlato di "pietra miliare" per le pari opportunità dei musulmani.
Sull’uso del velo islamico in contesti pubblici l’Europa si divide tra Paesi che ammettono il burqa e il niqab (il velo che lascia visibili solo gli occhi) e altri che lo hanno vietato per legge. È il caso della Francia in cui è proibito mostrare simboli religiosi in luoghi pubblici e quindi anche il velo, del Belgio e fino ad ora anche in Germania dove la scelta spetta ai singoli Lander: al momento della sentenza sette su diciassette li avevano vietati nelle scuole pubbliche. La Francia è stato il primo Paese europeo a varare la legge (in vigore dal 2011) che mette al bando l’uso del burqa, vietando la «dissimulazione del volto nei luoghi pubblici». Più permissivi Gran Bretagna e Austria dove il velo islamico è ammesso.
In Italia la legge 152/1975, che fa parte delle «disposizioni per la protezione dell’ordine pubblico», vieta di coprire completamente il viso nei luoghi pubblici "senza un giustificato motivo". Su quest'ultima definizione si è però espresso il Consiglio di Stato che in una sentenza del 2008 ha ritenuto "la matrice religiosa e/o culturale un giustificato motivo per poter circolare indossando un niqab, un burqa, o un altro tipo di velo islamico che ricopra il viso." Le esigenze di pubblica sicurezza sono garantite infatti dal divieto assoluto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico (tranne quelle sportive) e dall'obbligo di sottoporsi a identificazione e rimozione del velo quando necessario.
Tuttavia ciò non elimina del tutto la possibilità che in determinati contesti o luoghi possano essere previste regole diverse, anche in via amministrativa, se giustificate da specifiche esigenze. E' il caso ad esempio di un istituto comprensivo del Friuli, in provincia di Udine, in cui recentemente il preside ha vietato l'uso del velo a lezione per le ragazze di fede islamica (e di qualsiasi copricapo per tutti in classe) in seguito a episodi di razzismo. (fr.cop)