E' stato approvato ieri alla Camera (con 372 si e 52 no) il disegno di legge Cirinnà che prevede l’introduzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la regolamentazione delle coppie di fatto, sia eterosessuali sia omosessuali. Il testo aveva appena incassato la fiducia posta dal Governo con 369 voti a favore.
L’unione civile tra persone dello stesso sesso, una novità assoluta per l'ordinamento italiano, viene istituita come “specifica formazione sociale”. Per contrarla bisogna essere “due persone maggiorenni dello stesso sesso” e bisogna fare una dichiarazione pubblica davanti a un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. La dichiarazione viene registrata nell’archivio dello stato civile.
Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Cancellato l’obbligo di fedeltà che invece compariva nella prima versione della legge. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Stralciato anche il discusso Articolo 5 del testo originale che prevedeva la possibilità all'interno dell'unione di adottare il figlio del partner, anche se “resta fermo” quanto stabilito e consentito dalla stessa legge sulle adozioni. In sostanza, con la formulazione si fa salva la giurisprudenza in materia, che in alcuni casi ha riconosciuto la cosiddetta stepchild adoption. Il regime patrimoniale dell’unione civile, salva diversa indicazione, è la comunione dei beni. Rimane l’applicazione degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla successione e alla reversibilità.
Rimasto anche il riferimento al cognome, con la possibilità (come nelle coppie etero) che uno dei due possa assumere il cognome dell’altro o aggiungerlo al proprio.
La seconda parte della legge regolamenta la convivenza di fatto tra due persone, sia eterosessuali che omosessuali, che non sono sposate e che potranno stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro: potranno farlo attraverso una scrittura privata o con un atto pubblico che dovrà poi essere registrato da un notaio o da un avvocato e trasmesso al registro anagrafico comunale. I conviventi di fatto avranno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero, in caso di morte.
Per quanto riguarda i figli nulla cambia. Già il DL 28 dicembre 2013 n. 154 aveva portato a termine il percorso di modifica delle disposizioni in materia di filiazione, avviato con la L. 219/2012, eliminando ogni discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nell’ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. In sostanza, siamo già arrivati all’affermazione dell’unicità dello stato di figlio e, di conseguenza, alla cancellazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi”, ai figli “naturali” o “adottivi”, ora definiti semplicemente “figli”.